Per cappotto termico, detto anche isolamento a cappotto, si intende un rivestimento di materiale isolante applicato internamente o esternamente agli edifici, che realizza un perfetto isolamento termico (oltre che acustico) con un notevole risparmio energetico.
Lāargomento cappotto termico ĆØ di grande attualitĆ . Infatti, ĆØ il primo degli lāinterventi ātrainantiā per poter accedere al Superbonus al 110 per cento. Quando viene realizzato sullāintero immobile ĆØ possibile usufruire dellāagevolazione anche per gli interventi effettuati sui singoli appartamenti.
LāAgenzia delle Entrate, con risposta (n.408 del 24 settembre 2020) ad unāistanza di interpello, si ĆØ espressa sulla questione relativa alla realizzazione di un cappotto āparzialeā in corrispondenza di una sola parte dellāinvolucro esterno dellāimmobile .
Lāistante, nello specifico, ha chiesto se ĆØ possibile avvalersi dellāagevolazione prevista dallāart 119 del decreto legge 19 maggio 2020 (decreto Rilancio), convertito con modificazioni in L. n.77/2020, anche per interventi realizzati su una sola parte delle pareti dellāedificio qualora lāassemblea condominiale non ĆØ interessata alla realizzazione dei lavori di efficientamento energetico tramite, ad esempio, cappotto termico, ma ha comunque concesso ai condomini proprietari delle singole unitĆ immobiliari abitative, la facoltĆ di realizzare l’intervento sulle sole superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza, previo nulla osta degli enti competenti.
A parere dellāAgenzia delle Entrate, si può accedere alla detrazione fiscale del 110% a condizione che, interventi di questo genere interessino lāedificio o il condominio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unitĆ immobiliare funzionalmente indipendente e che assicurino il miglioramento di almeno due classi e se ciò non ĆØ possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante lāattestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Inoltre, il cappotto parziale deve essere realizzato nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 1102 c.c. ovverosia non deve ledere il pari diritto degli altri condòmini e non deve alterare in decoro dell’edificio.
Per quanto attiene le spese, la questione ĆØ stata oggetto di ampio dibattito.
Il Codice civile, infatti, allāart 1223 stabilisce il criterio generale sulla ripartizione delle spese: tutte quelle necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dellāedificio, per la prestazione dei servizi nellāinteresse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietĆ di ciascuno, cioĆØ in base ai millesimi.
Al secondo comma, lo stesso articolo 1223, però pone unāeccezione: Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dellāuso che ciascuno può farne.
E solo in capo ai condomini a cui il bene serve, cosƬ come individuati dal successivo terzo comma di questa norma.
Questi ultimi comma farebbero pensare alla possibilitĆ – nel caso in cui si decida di proteggere con cappotto solo una parte dellāedificio- di suddividere le spese ponendole a carico dei soli proprietari coinvolti dallāintervento ed escludendo, invece, gli altri, ma non ĆØ cosƬ. La giurisprudenza, in tema di condominio ĆØ concorde nel ritenere che, tutte le opere effettuate sulle facciate esterne, o sui muri e tetti (art.1117,n.1 c.c.) dei palazzi condominiali ovvero le opere ed i manufatti – fognature, canali di scarico e simili (art. 1117, n. 3, c.c.) – deputati a preservare l’edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d’acqua, piovana o sotterranea- non sono suscettibili di godimento separato, bensƬ rientrano tra le cose comuni e dunque sono assoggettate alla ripartizione delle spese in misura proporzionale al valore delle singole proprietĆ .
Questo orientamento ĆØ stato confermato dalla sentenza della Corte dāappello di Lāaquila dello scorso 13 novembre che ha stabilito: il cappotto risulta sempre realizzato sulle parti comuni dellāedificio e contribuisce comunque allāisolamento termico dellāintero stabile e cosƬ a ridurre lāimporto della bolletta energetica degli altri condomini e pertanto va rispettato il principio base enunciato dallāart. 1223 c.c. secondo cui le spese vanno sostenute in misura proporzionale al valore della proprietĆ di ciascuno. (Corte dāAppello di LāAquila, sent. n. 1551/20 del 13 novembre 2020 )
Dott.ssa Danila Di Stefano -Ufficio legale Dret system.
Fonti:
Art. 1223 c.c.; Risposta n. .408 del 24 settembre 2020 Agenzia delle Entrate; Cass. Civ., sez. II, sentenza 13 febbraio 2008, n. 3470; Cass. sent. n. 64/2013 del 03.01.2013; Corte dāAppello de LāAquila, sent. n. 1551/20 del 13 novembre 2020;
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